L’art. 49 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo unificato, entrato in vigore il 25 giugno 2014,  ha apportato alcune modifiche relativamente alle comunicazioni nell’ambito del processo tributario.

In particolare sono state apportate integrazioni e modifiche :
a)      agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
b)      all’art. 248 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.

Relativamente al punto a), al fine di rendere più celeri le comunicazioni processuali nei confronti delle parti che si difendono in giudizio personalmente e, nel contempo, per conseguire risparmi di spesa, è consentito l’utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC.

La parte potrà quindi indicare, nel ricorso introduttivo o anche in atti successivi, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le proprie comunicazioni processuali.

Qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine, per cause imputabili al destinatario, l’atto oggetto della mancata comunicazione viene depositato presso la Segreteria.

Con riguardo al punto b) l’art. 49 del nuovo D.L. prevede che l’Ufficio di Segreteria possa trasmettere l’invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato, alla PEC del difensore domiciliatario. Nel caso di mancata elezione di domicilio, l’invito è depositato presso l’Ufficio di Segreteria.

Dott.ssa Maria Chiara Peretto
Direttore Segreteria/Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara