12 Febbraio 2016
Si rammenta che, ai sensi dell’ord. 20/2015, così come modificata e integrata dall’ord. 39/2015 e 58/2015, art. 25, comma 4-quater, coloro che abbiano ultimato gli interventi di ripristino dell’agibilità PRIMA del 20 marzo 2015, sono tenuti a depositare TASSATIVAMENTE ENTRO IL 29/02/2016 le Dichiarazioni sullo stato di occupazione dell’abitazione, pena la decadenza dal contributo per la ricostruzione e la sua restituzione.
Qualora non fosse possibile il deposito della Dichiarazione sopra riportata tramite la piattaforma MUDE, il proprietario, ovvero il tecnico incaricato, potrà depositare la stessa in forma cartacea presso gli uffici preposti.
Nel caso in cui i lavori di ripristino dell’agibilità e di riparazione del danno siano stati ultimati in una data SUCCESSIVA al 20/03/2015, la Dichiarazione sullo stato di occupazione deve essere depositata ENTRO TRE MESI dalla dichiarazione di fine lavori, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione.
Qualora si sia già provveduto al deposito della Dichiarazione nei termini prestabiliti, si prega di ignorare la presente comunicazione.
Ad integrazione, si specifica che la compilazione della Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione è obbligatoria per le sole unità immobiliari soggette ai vincoli di cui all’art. 6 commi 3 e 4 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero di cui all’art. 25 comma 2 lettere a) e b) delle ord. nn. 20, 39 e 58/2015, ovvero di cui all’art. 26 dell’ord. 58/2015.
In altri termini, l’obbligo è previsto per le abitazioni che alla data del sisma erano:
- locate o cedute in comodato (abitazioni principali di terzi),
- sfitte e non principali.
L’obbligo sopra menzionato non sussiste ESCLUSIVAMENTE per le abitazioni principali occupate dal proprietario, fatti salvi i casi in cui queste ultime si trovino all’interno di un’unità strutturale in cui siano presenti abitazioni con le caratteristiche di cui ai punti 1. e 2. della presente.
Modificato: 25 Marzo 2025