Regolamento per l’uso del timbro attestante l’iscrizione all’albo professionale dei geometri della provincia di Ferrara
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FERRARA IN DATA 12 SETTEMBRE 2008
- Visto il D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;
- Visto il R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;
- Vista la Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo Professionale;
- Vista la Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;
DELIBERA
di approvare il seguente Regolamento per l’uso del Timbro per l’esercizio della professione di Geometra.
Articolo 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati o Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro professionale ad inchiostro indelebile, attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alla legge in premessa, per l’esercizio della professione di Geometra.
Articolo 2
Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all’Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Collegio.
Articolo 3
Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che abbia ottenuto i requisiti per l’esercizio della libera professione. Il Geometra, all’atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma.
Articolo 4
Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall’Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall’Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà restituire immediatamente il timbro. L’avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia al Collegio, che rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.
Articolo 5
Il Geometra cancellato dall’Albo, che non riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall’Albo o sospeso, che continui l’esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.
Articolo 6
E’ fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L’uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.
Articolo 7
L’Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all’approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all’esercizio della libera professione.
Articolo 8
Le presenti norme sono in vigore a partire dal 1° ottobre 2008.
Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Geom. Paola Passarelli
Il Presidente
Geom. Simone Corli