4 Febbraio 2021
Si pubblica di seguito quanto trasmesso dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie:
Viste le modifiche apportate al DL 18/2020 dalla Legge n. 27/2020 e dalla Legge 159/2020, in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, come di seguito riportate:
— art. 103 comma 2 “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
— inserimento del comma 2-sexies all’art. 103 “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, d i cui al comma 2, scaduti tra il 10 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2“.
Tutto ciò premesso, considerato che ad oggi lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato al 30.04.2021, si precisa che le due tipologie di atti sopra indicati devono ritenersi valide fino al 29 luglio 2021.
In estrema sintesi, vista la Legge n. 27/2020 (di conversione del Decreto Legge n. 18/2020) e la Legge n. 159/2020 (di conversione del Decreto Legge n. 125/2020), si riassume così la situazione in merito alla validità di autorizzazioni, titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza:
— atti in scadenza dal 31.01.2020 al 31.07.2020: proroga della scadenza al 29.07.2021 (ai sensi della L. 159/2020)
— atti in scadenza dal 01.08.2020 al 04.12.2020: proroga della scadenza al 29.07.2021 (ai sensi della L. 27/2020)
Per gli atti in scadenza dal 05.12.2020 si rende quindi necessario comunicare e/o richiedere la proroga.
Modificato: 18 Marzo 2025