4 Settembre 2015
Le legge di conversione 132/2015 del decreto legge 83/2015 cambia i termini per il pagamento della parcella del professionista tecnico impegnato nelle consulenze per per esecuzioni immobiliari. Non in meglio
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 Agosto, la Legge di conversione n°132, 6 agosto 2015, del Decreto Legge n°83, 27 giugno 2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria“; le numerose e rilevanti novità apportate dalla legge di conversione pur senza stravolgere l’impianto complessivo degli istituti introdotti, riguardano modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile ed alle disposizioni che regolano il deposto telematico degli atti processuali.
Nello specifico, per il CTU, oltre ai riconfermati aggiornamenti riguardanti la determinazione del valore del bene oggetto di procedimento esecutivo (art. 13 D.L. n°83 del 27 giugno 2015) e le modalità di conferimento incarico, l’art.161 della legge di conversione, prevede anche che “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
In pratica il CTU, potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l’art.13 delle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002) determinato sulla base del valore di stima dell’immobile. A vendita avvenuta, il compenso complessivo dell’esperto sarà, invece, calcolato in base al prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile.
Pertanto, oltre alle restrizioni economiche applicate ai compensi previsti per il CTU, aumentano anche i tempi di riscossione del saldo della parcella dovuta, per il quale si dovrà attendere l’avvenuta alienazione del bene.
Modificato: 13 Maggio 2024