12 Settembre 2017
Lo scorso 14 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che introduce alcune interessanti novità per i professionisti tecnici.
PREVENTIVO OBBLIGATORIO, IN FORMA SCRITTA O DIGITALE. Innanzi tutto, la legge 124/2017 modifica, o meglio perfeziona, le misure introdotte nel 2012 con il cosiddetto Decreto Liberalizzazioni (Dl 1/2012). Resta valido quanto stabilito dal Decreto del 2012, ovvero che “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. E in particolare, per quanto riguarda il preventivo, che “La misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con il preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. La modifica introdotta dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza è volta in particolare a specificare come il preventivo debba essere reso obbligatoriamente in forma scritta o digitale: viene così rafforzato il concetto dell’obbligatorietà del preventivo scritto o digitale tra professionista e cliente
POLIZZE DI RC PROFESSIONALE CON ULTRATTIVITÀ DECENNALE. Il secondo elemento di sicuro interesse per i professionisti presente nella Legge 124/2017 è l’introduzione dell’obbligo di offerta di un periodo di ultrattività decennale fra le condizioni generali delle polizze assicurative di Responsabilità Civile Professionale. L’ultrattività decennale è una garanzia postuma in base alla quale la compagnia assicuratrice è obbligata ad ammettere la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, qualora il reclamo faccia riferimento a sinistri che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza. L’introduzione di questa misura si è resa necessaria a causa del diffuso ricorso, da parte delle compagnie, di clausole “claims made”, volte a limitare le prestazioni assicurative solamente ai sinistri denunciati durante il periodo di validità della polizza. Le compagnia dovranno quindi proporre ai propri clienti la rinegoziazione dei contratti relativi alle polizze di Rc Professionale, secondo le nuove condizioni di premio, dal momento che l’obbligo di offerta del periodo di ultrattività riguarda anche le polizze in corso di validità al momento di entrata in vigore della legge (e quindi il 29 agosto 2017).
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI. Ulteriore elemento di novità presente nella legge su mercato e Concorrenza è l’obbligo di comunicazione, da parte dei professionisti, dei titoli e delle specializzazioni possedute. In particolare, dal 29 agosto 2017 i professionisti sono tenuti ad indicare ai clienti i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, assicurando così una maggiore trasparenza nei rapporti con i clienti. Non è, tuttavia, reso noto in quale momento e secondo quali modalità queste informazioni debbano essere comunicate al cliente.
Modificato: 12 Settembre 2017