12 Marzo 2020
Per debita conoscenza, si inoltra un estratto della comunicazione pervenuta da parte dell’Azienda USL in merito all’esame preventivo dei progetti:
“Come noto, l’art. 59 della Legge regionale n. 15 del 2013 ha abrogato l’obbligo dell’esame preventivo del progetto da parte delle competenti strutture delle Aziende USL, estendendo a tutti i titoli edilizi il ricorso all’asseverazione del tecnico abilitato, nei casi “in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive”.
La DGR193/2014 del 17 febbraio 2014 “Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 semplificazione della disciplina edilizia – adempimenti di competenza delle Aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi” ha stabilito che, al fine di tutelare la salute pubblica, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, se richiesto dallo Sportello Unico forniscano, ai sensi dell’art. 5 della LR 19/1982, il supporto tecnico ai comuni per la valutazione degli interventi edilizi, relativi alle attività produttive e di servizio indicati nell’allegato 1) di detta DGR.
Le crescenti restrizioni di risorse gravanti sullo scrivente Servizio e soprattutto la necessità di riorientare le risorse verso attività di controllo a maggiore efficacia preventiva impongono di limitare detto supporto ai soli progetti di insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute.”
I nuovi indirizzi sono da intendersi riferiti non solo ai titoli abilitativi, ma anche alla presentazione delle SCEA.
In caso di eventuali rimborsi di diritti sanitari versati, occorre fare richiesta all’Azienda USL avendo cura di inviare i dati del versamento, dell’intestatario e l’IBAN per effettuare l’accredito.
Distinti saluti
P.O. Edilizia-Urbanistica
Claudia geom. Benini
Modificato: 8 Aprile 2025